Cosa si intende per edilizia libera?
Un intervento in edilizia libera è un intervento che non richiede la concessione di alcun titolo abilitativo (Permesso di costruire, Scia o Cila).
Quali sono gli interventi di edilizia libera?
Gli interventi in edilizia libera sono elencati nell'art. 6 del Dpr n. 380/2001, Testo Unico in materia edilizia (Tue), e nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo 2018, che contiene il glossario delle principali opere edilizie realizzabili senza titoli abilitativi.
Attenzione! L'elenco delle opere e degli elementi oggetto di intervento non è esaustivo e può essere specificato e integrato da norme regionali e comunali.
In generale, si tratta di interventi che rientrano nella manutenzione ordinaria, cioè “gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”.
Per impianti tecnologici si intendono gli impianti di riscaldamento, di condizionamento, quello idrico-sanitario (scarichi, adduzione acqua cucina e bagno), ricambio aria, elettrico, gas cottura ed evacuazione fumi (canna fumaria o camino).
Quali sono le comunicazioni da fare per attività edilizia libera?
In alcuni casi, è richiesta solo una comunicazione di avvio lavori al Comune. In ogni caso, le opere consentite senza titoli abilitativi vanno realizzate nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative sull'attività edilizia applicabili:
- norme antisismiche
- norme di sicurezza
- norme antincendio
- norme igienico-sanitarie
- norme sull'efficienza energetica
- norme di tutela dal rischio idrogeologico
- disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio
Quali sono le categorie delle opere consentite in edilizia libera 2023?
- Manutenzione ordinaria: gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
- Installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW.
- Eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.
- Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato.
- Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari.
- Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.
- Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale.
- Opere di pavimentazionee di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati.
- Installazione di pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi (zone A dm Lavori Pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968).
- Aree ludiche senza fini di lucro e installazione di elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Edilizia libera 2023 e detrazioni fiscali
Dall'imposta lorda si può detrarre un importo pari al 50 per cento delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze, con un limite di spesa agevolabile di 96.000 euro. Sono esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale.
Possono fruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato. La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese. La detrazione spetta nel periodo in cui le spese sono sostenute, ed è ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
Il contribuente che esegue in proprio i lavori ha comunque diritto alla detrazione limitatamente alle spese sostenute per l'acquisto dei materiali utilizzati, che può avvenire anche precedentemente all'inizio dei lavori.
Il singolo condòmino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili. È l'amministratore che, per gli interventi sulle parti comuni, provvede all'indicazione dei dati del fabbricato in dichiarazione e, nella generalità dei casi, agli altri adempimenti relativi alla detrazione.
Gli interventi devono essere eseguiti su edifici esistenti e non devono realizzare una nuova costruzione, ad eccezione della realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.
La detrazione spetta per le spese di manutenzione ordinaria, per esempio:
- le riparazioni di balconi e terrazze, impermeabilizzazione e relative pavimentazioni;
- la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso.
Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (Ecobonus)
L'agevolazione è ammessa per interventi realizzati su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, situati nel territorio dello Stato, censiti al catasto o per i quali sia stato chiesto l'accatastamento, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l'attività d'impresa o professionale, merce o patrimoniali.
Gli edifici interessati dall'agevolazione, incluse le unità collabenti (F/2) e le unità in corso di definizione (F/4), devono essere dotati di impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, presente nell'immobile oggetto di intervento. Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili, ad eccezione dell'installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari.
Sono esclusi dal beneficio gli interventi che vengono effettuati in fase di costruzione dell'immobile.
La detrazione spetta nella percentuale del 50 per cento delle spese sostenute per interventi effettuati su singole unità immobiliari o sulle parti comuni degli edifici relativi ad esempio a:
-l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
-l'acquisto e posa in opera di schermature solari.
La detrazione spetta per le spese sostenute per interventi, quali per esempio:
- di riqualificazione energetica volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria;
- riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e finestre comprensive di infissi.