Prestazioni energetiche nell'edilizia: il decreto 48/2020
Le nuove regole e le direttive sull'efficienza energetica con il decreto in GU
E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ed è già in vigore il Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n, 48 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica”. Il titolo racchiude, in estrema sintesi, gli effetti dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 giugno 2020, con cui è stata attuata nel nostro ordinamento la direttiva UE n. 2018/844 del 30 maggio 2018, modificando in più punti il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, originariamente denominato “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”.
È stata prestata altresì particolare attenzione alle necessarie modifiche ed integrazioni alla normativa vigente per promuovere l'installazione della domotica e, soprattutto, per favorire l'utilizzazione della mobilità elettrica. Infatti, l'art. 16, d.lgs. 48/2020 obbliga i Comuni – entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto – ad adeguare i propri regolamenti edilizi, stabilendo che, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, sia obbligatoriamente previsto per gli edifici siano essi ad uso residenziale o meno, per quelli di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante di cui al D.M. 26 giugno 2015 e succ. mod. (linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), il rispetto dei requisiti di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.
Degne di segnalazione, infine, sono le modificazioni in materia di attestato di prestazione energetica (APE): le competenze sanzionatorie sono ora attribuite alle regioni e alle province autonome, peraltro competenti per l'accertamento e la contestazione della violazione (art.6, comma 3, nuovo d.lgs. 192/2005). Pur confermando la validità temporale massima dell'APE (dieci anni) la stessa è subordinata anche al rispetto delle prescrizioni inerenti all'integrazione negli edifici delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici. Si deve, invece, mettere mano all'APE nei casi di sistema tecnico per l'edilizia installato, sostituito o migliorato, procedendo all'analisi della prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato.
Fonte: ediltecnico.it
Guarda il testo completo del decreto in gazzetta Ufficiale al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-10&atto.codiceRedazionale=20G00066&elenco30giorni=true